In relazione all’obbligo in oggetto, con la presente si evidenzia ancora una volta l’importanza di tale adempimento ricordando innanzi tutto quanto segue:
Soggetti obbligati
L’obbligo ricade su tutte le imprese iscritte nel Registro imprese ex articolo 2188 del Codice civile, anche nelle
sezioni speciali.
Eventi da assicurare
Frana, sisma, alluvione, inondazione ed esondazione, mentre non sono oggetto di copertura obbligatoria grandine, flashflood, maremoto.
Beni da assicurare
Le immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate, quindi con ogni probabilità saranno obbligate non solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengano
ad altro titolo (leasing, locazione, comodato).
Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 del Codice
civile mentre l’obbligo non pare esteso a veicoli né a merci.
Sanzioni
L’inadempimento dell’obbligo dovrà tenersi conto nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.
La sanzione potrebbe riguardare quindi la perdita integrale del contributo o dell’agevolazione oppure un suo riconoscimento soltanto parziale.
Alcune considerazioni importanti
- Il soggetto responsabile della stipula della polizza è l’impresa utilizzatrice, ossia il locatario, o conduttore,
che dir si voglia. Proprietario e inquilino possono però accordarsi per la condivisione dei costi della polizza
o per un rimborso del premio; - l’obbligo ricade su tutte le imprese iscritte al Registro Imprese quindi, estendo l’adempimento, anche
su una ditta individuale per il fabbricato che risulta quale sede legale dell’attività (presso la casa di
abitazione) e per le attrezzature, anche minime, utilizzate; - considerato il tenore letterale della norma, sembrerebbe che l’impresa inadempiente possa avere un pregiudizio, sia nel percepire contributi, sovvenzioni e agevolazioni connessi agli eventi catastrofali per i quali avrebbe dovuto stipulare la polizza, sia nel percepire eventuali ulteriori aiuti da parte dello Stato (si pensi ad esempio a qualsiasi incentivo contributivo). La mancanza di copertura assicurativa potrebbe avere anche conseguenze negative sulla vita dell’impresa, se solo si pensa all’eventualità che le banche potrebbero giudicare l’esposizione troppo rischiosa e, di conseguenza, non erogare credito.


