Detrazione Iva acquisti fatture fornitori datate 2025
In relazione alle fatture datate 2025, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura tramite Sdi.
In particolare, è necessario distinguere:
Se la fattura d’acquisto datata 2025 è stata ricevuta allo Sdi entro il 31.12.2025, l’imposta può essere detratta con
la liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2025, previa annotazione nel registro degli acquisti;
Se la fattura d’acquisto datata 2025 è stata ricevuta allo Sdi l’anno successivo (2026), l’IVA è detraibile nell’anno di
ricevimento (2026).
In altre parole, se la fattura datata dicembre 2025 è acquisita dall’acquirente / committente a gennaio 2026, l’imposta può essere detratta con la liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre 2026.
Qualora fosse opportuno ottenere la detrazione dell’IVA nel corrente anno è necessario quindi chiedere ai propri fornitori la trasmissione delle fatture il prima possibile.
Acconto IVA
Entro il 27.12 di ogni anno (quest’anno la scadenza slitta al 29.12) i soggetti IVA devono versare l’acconto IVA determinato utilizzando uno dei metodi a disposizione (storico, previsionale, effettivo).
L’importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre / quarto trimestre o in sede di
dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).
L’adempimento ovviamente è gestito dallo Studio scrivente; si invitano gli Spettabili clienti a segnalare eventuali situazioni che possano diminuire ovvero annullare l’importo da versare, che in prima battuta è calcolato mediante il cosiddetto metodo “storico” (88% del saldo a debito della liquidazione Iva del mese di dicembre per i contribuenti mensili ovvero della dichiarazione Iva relativa al 2024 per i contribuenti trimestrali).
Emolumenti amministratori
Si ricorda che gli emolumenti degli Amministratori di Società di capitali (Spa/Srl), tranne quelli corrisposti agli Amministratori – Professionisti con Partita IVA, potranno essere dedotti nell’esercizio 2025 dalle imprese eroganti se corrisposti entro e non oltre il giorno 12 del periodo d’imposta successivo, cioè 12 gennaio 2026 (ma si consiglia in ogni caso al massimo entro il giorno 5 gennaio per permettere la ricezione al beneficiario entro il 12 gennaio).
Quindi solo i compensi attribuiti agli Amministratori – Professionisti (Amministratori con Partita IVA che emettono
fattura per il proprio compenso) devono essere pagati entro il 31.12.2025.
Entro il 31.12.2025 dovranno essere altresì corrisposti i compensi/rimborsi spese agli Amministratori di società di
persone (Snc/Sas).
Trattamento di fine mandato (T.F.M.) Amministratori
Si ricorda che il trattamento di fine mandato (T.f.m.) è una forma di compenso differito che viene erogato agli amministratori di una società al termine del proprio rapporto.
Per l’amministratore rappresenta una forma di previdenza integrativa e un riconoscimento del lavoro svolto, simile alla buonuscita dei dipendenti.
Per l’azienda, invece, è uno strumento che permette di remunerare più efficacemente l’amministratore (accantonando il relativo costo lungo la durata dell’incarico, garantendosi eventualmente i fondi con una copertura assicurativa).
La deducibilità degli accantonamenti annuali al fondo T.f.m. è consentita nell’esercizio di maturazione, a condizione
che il diritto all’indennità e i relativi criteri di calcolo risultino da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio
del rapporto, occorre inoltre determinare o confermare mediante trasmissione del verbale di assemblea con
l’indicazione dell’importo accantonato al T.f.m. apponendo la data certa, mediante “autoPEC” entro il 31.12 di ogni
anno.
Stipendi / Salari a lavoratori dipendenti
Unicamente ai fini della competenza e della tassazione in capo al percipiente è necessario corrispondere gli stipendi e i salari dei lavoratori dipendenti del mese di dicembre entro e non oltre il giorno 12 del periodo d’imposta successivo (12 gennaio 2026).
Emissione note di credito in presenza di procedure concorsuali di clienti
Facendo seguito alla nostra informativa n.13 del 15/2/2022 ricordiamo che è stata da tempo introdotta una novità di favore per chi non ha incassato una o più fatture emesse nei confronti di clienti insolventi che, in seguito, risultano intestatari di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo ecc.).
Tale novità consente al cedente / prestatore di emettere nota di credito relativa alla fattura non incassata per poter recuperare l’Iva pagata all’Erario a partire dalla data in cui il cliente è assoggettato alla procedura concorsuale senza attendere il termine (sempre molto lungo) della procedura stessa e il riscontro definitivo della relativa
infruttuosità.
A fine anno occorre quindi verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali che legittimano l’emissione di tale/i
nota/e di credito in diminuzione al più tardi entro il termine per la dichiarazione Iva relativa al 2025 (30 aprile 2026) e l’imposta sarà recuperata nella liquidazione periodica relativa al periodo di emissione del documento.
Per esempio, se la nota credito è emessa a marzo 2026, la detrazione (il recupero dell’Iva) è esercitabile nella liquidazione del successivo 16 aprile per un operatore mensile o, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2026 (30 aprile 2027).
Se si manca l’appuntamento con il termine ultimo per l’emissione del documento, le Entrate non
ammettono di regola alcun ripescaggio con la dichiarazione integrativa.
In ogni caso, è consigliabile che le posizioni «a rischio» e le eventuali comunicazioni di apertura di procedure concorsuali a carico di propri clienti siano attentamente sorvegliate nel corrente mese per poter nel caso essere
pronti ad emettere il / i relativo/i documento/i di rettifica di sola IVA.
Saggio degli interessi legali (Art. 1284 Codice Civile)
A far tempo dal 1 gennaio 2026 il tasso degli interessi legali scenderà dal 2% al 1,60%.
La diminuzione è stata stabilita con un Decreto del Ministero dell’Economia del 10 dicembre 2025, pubblicato sulla
«Gazzetta Ufficiale» 289 del 13 dicembre 2025 e oltre ai riflessi sulla domanda di investimenti, sui mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse rileverà in particolare in ambito fiscale, per le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.


