Si ricorda ai gentili clienti che entro il prossimo 29 settembre chi ha pagato ristrutturazioni destinate all’efficientamento energetico nei primi mesi del 2025 dovrà procedere con l’invio dei dati all’Agenzia per le nuove tecnologie.
La scadenza
La scadenza deriva dall’attivazione del portale Enea per la trasmissione dei dati collegati alle detrazioni fiscali dell’ecobonus e del bonus casa ordinario.
L’avvio della piattaforma è iniziato lo scorso 30 giugno e quindi tutti i lavori del 2025, chiusi entro il 30 giugno, ma anche quelli del 2024 con fine dei lavori entro il 30 giugno scorso, sono da comunicare entro 90 giorni proprio dall’attivazione del portale (e non dalla fine lavori, come avviene normalmente).
Da quanto sopra, quindi, la scadenza è fissata per il prossimo 29 settembre (in quanto il 28 cade di domenica).
I lavori, relativi all’ecobonus, ricompresi in tale scadenza sono, tra gli altri, l’installazione di infissi e serramenti, quella di schermature solari, l’installazione di pompe di calore e di sistemi ibridi (pompe di calore + caldaia a condensazione, controllati da una centralina unica), i sistemi di building automation, i collettori solari e i lavori di coibentazione, con l’installazione di cappotti termici.
Accanto a questo gruppo di lavori, ci sono tutte le ristrutturazioni che accedono al bonus casa base, ma che hanno un impatto sull’efficienza energetica degli immobili.
L’obbligo di comunicazione e le recenti visioni differenti
Per completezza di informazioni si evidenzia che le comunicazioni Enea sono oggetto, in questo periodo, di un duro contrasto giurisprudenziale.
Nel caso di quelle legate al bonus ristrutturazioni non ci sono incertezze particolari: l’invio dei dati ha solo valore statistico e non è decisivo per l’ottenimento dello sconto fiscale, in pratica chi non trasmette la comunicazione non subisce sanzioni di alcuni tipo.
Nel caso di quelle legate all’ecobonus secondo l’Agenzia delle Entrate la comunicazione è un requisito essenziale, visione però messa in discussione recentemente da una serie di pronunce della Cassazione che sono giunte a una conclusione totalmente differente: l’invio all’Enea avrebbe, anche in questo caso, solo finalità statistica e non sarebbe essenziale per maturare lo sconto.
In assenza di una presa di posizione definitiva dell’Agenzia delle Entrate, per prudenza, la comunicazione è sempre da inviare.


