Si evidenziano nello specifico le caratteristiche principali della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, cioè la cosiddetta “rottamazione quinquies” che fa riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023.
Agevolazioni previste
La nuova rottamazione quinquies presenta alcune agevolazioni in quanto, in primis, consente ai contribuenti interessati di saldare gli importi dovuti e presenti nelle cartelle esattoriali senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio.
Inoltre a seguito della presentazione della necessaria dichiarazione di rottamazione relativamente ai carichi
definibili che ne costituiscono oggetto:
1) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
2) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
3) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di
presentazione;
4) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
5) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
6) il debitore non è considerato inadempiente;
7) può essere rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Debiti oggetto di rottamazione
La possibilità di aderire alla rottamazione quinquies riguarda le somme derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale nonché i contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento, affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e a titolo di rimborso spese per procedure esecutive o notifica della cartella di pagamento.
Con la rottamazione quinquies, si possono estinguere pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di precedenti rottamazioni e anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali al 30 settembre 2025 si è determinata l’inefficacia della rottamazione quater.
La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore.
Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.
Non possono essere invece estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla stessa data ai sensi della rottamazione quater e dai riammessi che hanno presentato la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025.
A differenza delle rottamazioni precedenti la rottamazione quinquies non consente di effettuare la definizione con
riferimento alle imposte di registro e di successione / donazione.
Modalità di adesione
Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30.4.2026 e utilizzando l’apposito modello.
Nella dichiarazione va indicato il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di
definizione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
Oltre a tale impegno si evidenzia che in futuro non sarà possibile eccepire l’eventuale difetto di notifica nei confronti di un atto successivo dell’agente della riscossione.
In pratica se un contribuente, dopo aver pagato alcune rate, decade dalla rottamazione e riceve una intimazione di pagamento da parte di agenzia delle Entrate Riscossione non potrà impugnare l’intimazione, sostenendo che la cartella di pagamento precedente non sia stata correttamente notificata.
Pagamento delle somme
Entro il 30.06.2026 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione entro il
predetto termine del 30.4.2026 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse, fatte salve le ipotesi di definizioni con debiti di importi inferiori a 100 euro, da pagare in unica soluzione, o le definizioni senza importi da pagare.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2026 ovvero in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo con scadenza:
– la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre
2026;
– dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30
settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
– dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e
il 31 maggio 2035.
Chi paga a rate deve anche gli interessi del 3 per cento annuo, a decorrere dal 01.08.2026.
Decadenza dalla rottamazione
La rottamazione quinquies non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di
prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente versamento dell’unica rata, ovvero di 2 rate, anche non consecutive, ovvero dell’ultima rata.
Si evidenzia che per la rottamazione quinquies non è prevista la tolleranza di 5 giorni concessa per i
versamenti delle rate a differenza di quanto concesso per le precedenti edizioni delle rottamazioni.


