Con la presente informativa si anticipa, per una necessaria previsione di investimenti e un’attenta pianificazione fiscale degli stessi, quanto previsto nel Disegno di Legge di bilancio 2026 nel testo attualmente disponibile in relazione all’introduzione / ripristino dell’iperammortamento.
Per la definizione dell’incentivo si attende il necessario decreto attuativo.
Beneficiari dell’iperammortamento
Il nuovo Iperammortamento sarà valido per contribuenti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e non i per i professionisti.
Investimenti ammissibili
Saranno agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2026, nello specifico dal 1°gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con termine lungo al 30 giugno 2027 se l’ordine è accettato entro il 31 dicembre 2026 ed è pagato almeno il 20% di acconto.
Gli investimenti rilevanti saranno i seguenti:
• i beni materiali e immateriali 4.0 elencati negli allegati A e B della legge 232/2016;
• i beni strumentali per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio dell’energia.
Da segnalare che i moduli fotovoltaici dovranno rispettare i requisiti tecnici previsti dal decreto legge 181/2023.
Caratteristiche della misura agevolativa
L’agevolazione iperammortamento consiste in una maggiorazione del costo di ammortamento o del canone di
leasing, che aumenta la deduzione fiscale per le imposte sui redditi nel tempo.
Le aliquote variano in base all’importo dell’investimento e alla presenza di obiettivi di risparmio energetico e sono di
seguito riassunte:
| Fascia d'investimento | Maggiorazione 4.0 | Maggiorazione con risparmio energetico |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni € | +180% | +220% |
| Da 2,5 a 10 milioni € | +100% | +140% |
| Da 10 a 20 milioni € | +50% | +90% |
Per accedere alle percentuali più alte è necessario dimostrare una riduzione dei consumi energetici almeno del 3% sull’intera struttura produttiva, oppure del 5% sul processo direttamente interessato dall’investimento.
Esempio numerico dell’agevolazione
Un esempio numerico potrà chiarire la portata dell’agevolazione:
Investimento : euro 100.000,00
Contribuente : Società di Capitali soggetta a tassazione IRES con aliquota del 24%
Caratteristiche del bene: bene 4.0 .
La base di calcolo dell’agevolazione sarà pari ad euro 180.000,00 (180% di euro 100.000,00) che diverrà un
“maggior valore dell’investimento” unicamente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (in bilancio il bene sarà iscritto unicamente per euro 100.000,00 in caso di acquisto e non di leasing).
Tale “maggior valore dell’investimento” di euro 180.000,00 permetterà un risparmio fiscale complessivo di euro
43.200,00 (euro 180.000,00 x 24% di IRES) distribuito negli anni lungo la durata prevista dell’ammortamento o del
contratto di leasing.
Cumulabilità e regole operative
Il nuovo iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli
investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.
Non potranno usufruire del nuovo iperammortamento per l’efficienza energetica, le imprese che accedono ai crediti
d’imposta previsti dalla Finanziaria 2025 (si veda nostra informativa n.4 del 27/1/2025).
L’agevolazione dell’iperammortamento si interrompe se il bene viene ceduto prima del termine dell’ammortamento, salvo sostituzione con un nuovo investimento analogo.
La gestione dell’agevolazione è affidata al GSE (Gestore dei servizi energetici) al quale dovrà essere inviata una comunicazione per accedere al beneficio.


