Con la presente informativa si evidenziano le principali verifiche in capo ai contribuenti forfettari relative ai requisiti
di accesso e all’assenza di cause ostative che, si ricorda, devono essere attentamente monitorati al momento di accesso al regime ma anche negli anni successivi.
Requisito della soglia dei ricavi/compensi percepiti
Il primo requisito da verificare è quello dei ricavi/compensi percepiti: non bisogna superare la soglia di 85mila euro. l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che rileva a tal fine il principio di cassa (quindi il momento di incasso) senza che sia rilevante il momento in cui le prestazioni sono effettuate/fatturate.
I compensi vanno considerati ragguagliati ad anno; ad esempio, il contribuente che ha avviato l’attività il 1° ottobre
2025 e che ha percepito compensi per 28mila euro (quindi inferiori alla soglia di 85mila) perde il regime perché quei compensi, ragguagliati ad anno, sono superiori alla soglia di 85mila euro (ragguaglio = 28.000*12/3)
Requisito della soglia per spese per lavoro dipendente e accessorio
Il secondo requisito da verificare è quello delle spese sostenute per lavoro dipendente eaccessorio che, sempre seguendo un principio di cassa, non devono eccedere la soglia dei 20mila euro annui.
Causa ostativa di partecipazione in società
La prima causa ostativa riguarda le partecipazioni in società.
Nel caso di società di persone, c’è solo una possibilità di evitare la fuoriuscita a partire dal 2026, vale a dire dismetterla entro il 31 dicembre 2025.
Nel caso invece di partecipazioni in Srl, queste ostano all’applicazione del regime forfettario solamente se si verificano entrambi i due requisiti: se sono di controllo e se l’attività esercitata è «direttamente riconducibile» a
quella svolta in regime forfettario, cioè se le due attività appartengono alla medesima sezione Ateco.
Causa ostativa di percezione reddito di lavoro dipendente o assimilato
La seconda causa ostativa riguarda l’eventuale reddito di lavoro dipendente o assimilato percepito (comprese, quindi, le pensioni) che non deve superare la soglia di 30mila euro, innalzata a 35mila euro per il solo anno 2025.
La verifica non è richiesta nell’ipotesi in cui il lavoro fosse cessato nell’anno, sempre che non ne sia iniziato uno
nuovo e sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione.
Causa ostativa di prevalenza dell’attività nei confronti dell’ex datore di lavoro
La terza causa ostativa prevede la verifica da effettuare che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti
del datore di lavoro o del soggetto che lo è stato negli ultimi due anni.
Se l’ammontare dei compensi percepiti nel 2025, nonché quelli che si percepiranno fino al 31 dicembre 2025 dal datore o ex datore di lavoro (o soggetti a esso direttamente o indirettamente riconducibili) superano il 50% del totale, dal 2026 scatta la fuoriuscita dal
regime.
E’ necessario quindi verificare immediatamente i requisiti e le cause ostative nel 2025 e contattare immediatamente lo Studio nel caso di superamento prima di effettuare qualsiasi
operazione nel 2026.
Ricordiamo che l’entrata e/o l’uscita dal regime rende obbligatorio, sin dal 01 gennaio 2026 la modifica della
predisposizione delle fatture emesse, pertanto, per coloro che avessero necessità, si consiglia di sospenderne l’emissione dei documenti fino all’accertamento del corretto regime fiscale da applicare, sempre nel rispetto delle scadenze di legge.


