Al fine di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, cioè il Registratore Telematico) e quello di pagamento elettronico, con l’intento di far emergere
l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico POS) e documenti commerciali emessi, è stato previsto l’obbligo di procedere all’ integrazione tecnica e funzionale tra i Registratori Telematici (RT) e i dispositivi di accettazione dei pagamenti elettronici (POS fisici e soluzioni digitali).
L’obbligo in esame è applicabile dall’1.1.2026 a tutte le tipologie di pagamento elettronico, comprese le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito, app, wallet digitali, ecc.
Le disposizioni operative introdotte dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 31.10.2025 ha definito le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per “collegare” i terminali POS e gli altri strumenti di pagamento elettronico al Registratore Telematico.
Tale collegamento non sarà “fisico” ma verrà effettuato tramite la funzionalità web disponibile nell’area riservata
“Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (servizio web «Gestisci Collegamenti» disponibile nella sezione Corrispettivi del portale Fatture e corrispettivi).
Nella pratica i contribuenti dovranno registrare il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato abbinandolo al dato identificativo univoco di ogni Registratore Telematico, indicando anche l’indirizzo dell’unità locale in cui quest’ultimo è utilizzato.
Chi è soggetto al nuovo obbligo
L’obbligo riguarda i commercianti al minuto e i soggetti assimilati, di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972 (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.), mentre sono esclusi i soggetti non obbligati alla certificazione dei corrispettivi.
Tempistiche e scadenze
- Per i POS già in uso all’1.1.2026 ovvero utilizzati dall’1.1 al 31.1.2026 , il collegamento va effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web (presumibilmente tale servizio entrerà in funzione nei primi giorni del mese di marzo 2026);
- Per POS con contratti stipulati dall’1.2.2026, il collegamento dovrà avvenire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (il sabato è considerato giorno non lavorativo), esempio : attivazione di un nuovo POS l’1.2, la registrazione del collegamento va effettuata tramite il servizio web a partire dall’1.4 ed entro il 30.4.
L’operazione di collegamento tra gli strumenti dovrà essere effettuata solo una volta e ripetuta solo in caso di
variazioni successive (ad esempio in caso di attivazione di un nuovo Pos o di disattivazione di uno precedentemente registrato). In questo caso l’operazione dovrà essere eseguita tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di attivazione o variazione.
Sanzioni
Sono previste le seguenti specifiche sanzioni:
- € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici (se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA) senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico
(POS); - sono previste anche sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività in caso di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.


