Recupero del patrimonio edilizio/bonus ristrutturazioni
A seguito delle modifiche apportate ad opera della Legge Finanziaria 2025 (si veda nostra informativa n.3 del
21.1.2025), fermo restando il limite massimo di spesa agevolata di € 96.000, la detrazione in esame per le spese
sostenute nel 2025 è stata modificata nelle seguenti misure:
– 50% per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
– 36% negli altri casi.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione delle percentuali di detrazione e le condizioni applicabili per fruire della percentuale maggiore del 50% (si veda nostra informativa n.35 dell’11.9.2025).
La stessa Legge Finanziaria 2025 stabiliva inoltre la riduzione delle già menzionate percentuali rispettivamente, al 36% e 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
La legge Finanziaria 2026 invece conferma che per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi in esamesarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36%, come previsto per il 2025 prevedendo che la riduzione della detrazione al 36% – 30% venga differita al 2027.
Risparmio / riqulificazione energetica
Anche per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica di cui alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a
347) e al DL n. 63/2013 la Legge Finanziaria 2025 (si veda sempre nostra informativa n.3 del 21.1.2025) ha fissato la percentuale di detrazione non più in base all’intervento effettuato, ma in base al soggetto che sostiene la spesa e
all’immobile oggetto dell’intervento, ferma restando l’individuazione della spesa massima agevolabile differenziata
in base all’intervento e la relativa disciplina.
Come per le spese di ristrutturazione la detrazione per le spese sostenute nel 2025 è stata riconosciuta nella misura del:
– 50% per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione
principale;
– 36% negli altri casi.
La stessa Legge Finanziaria 2025 stabiliva inoltre la riduzione delle già menzionate percentuali rispettivamente, al
36% e 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Anche in questo caso la legge Finanziaria 2026 invece conferma che per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36%, come previsto per il 2025 prevedendo che la riduzione della detrazione al 36% – 30% venga differita al 2027.
Riduzione rischio sismico
Medesime considerazioni sono da effettuarsi in relazione ai bonus in oggetto, di cui all’art.16, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021, compreso il cosiddetto “Sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies.
Infatti anche per questi interventi la Finanziaria 2025 ha allineato, fermo restando il limite massimo di spesa
agevolata di € 96.000, le percentuali di detrazione come per i bonus ristrutturazione ed ecobonus nelle seguenti misure:
– 50% per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione
principale;
– 36% negli altri casi.
Sempre in analogia con gli altri bonus la Legge Finanziaria 2025 stabiliva inoltre la riduzione delle già menzionate percentuali rispettivamente, al 36% e 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 ed anche in questo caso la legge Finanziaria 2026 invece conferma che per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36%, come previsto per il 2025
prevedendo che la riduzione della detrazione al 36% – 30% venga differita al 2027.
Da evidenziare che :
– per le spese sostenute dal 2024 la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché in 5 quote);
– per gli immobili colpiti da alcuni eventi sismici, al ricorrere di specifiche condizioni, per il 2026 è ora possibile fruire di uno specifico contributo (si veda quanto indicato a proposito del Superbonus).
Bonus arredo
In relazione al cosiddetto bonus arredo di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili / grandi
elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, viene confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2026:
– nella misura del 50%;
– nel limite massimo di spesa di euro 5.000.
Necessita, come sempre, che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa
detrazione, iniziati dall’1.1.2025.
Eliminazione barriere architettoniche
L’art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevedeva la detrazione del 75% per le spese sostenute relative ad interventi volti
all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto esclusivamente scale / rampe / ascensori /
servoscala / piattaforme elevatrici che rispettavano i requisiti richiesti dal DM n. 236/89.
Nella Legge Finanziaria 2026 non risultano proroghe riguardanti tale detrazione, che pertanto risulta fruibile unicamente per le spese sostenute fino al 31.12.2025.
Superbonus
La Legge Finanziaria 2026 segna il termine definitivo del Superbonus edilizio in quanto non risultano modifiche /
proroghe per gli interventi previsti dallo stesso.
Originariamente era prevista una proroga della detrazione del 110% per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo con dichiarazione dello stato di emergenza e istanze presentate prima del 30.3.2024.
Tale proroga non è stata confermata e in luogo della stessa è previsto un contributo per la ricostruzione.
Bonus verde
La Finanziaria 2026 non ha reintrodotto il bonus verde, già cancellato dal 2025 dalla precedente Legge di bilancio, e quindi tale bonus è di fatto cessato al 31.12.2024.
Limite massimo di spese detraibili dal 2025
Le percentuali di detrazioni sopra indicate e i limiti di importi previsti devono essere sempre valutati anche con la nuova disposizione, già prevista dalla Finanziaria 2025 e confermata dalla Legge Finanziaria in esame, in relazione al limite massimo di detrazione spettante.
Dal 2025 infatti i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro potranno fruire della detrazione per oneri nei limiti di uno specifico massimale di importo variabile in funzione del reddito e del numero dei figli fiscalmente a carico.
Il nuovo limite massimo, applicabile alle detrazioni previste dal Tuir ma anche da altre disposizioni normative, è
calcolato moltiplicando un importo base (differenziato in funzione del reddito complessivo) per un coefficiente definito in relazione al numero dei figli nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico, nonché presenti nel nucleo familiare.
Non sono mai soggetti al massimale, e quindi sono sempre interamente detraibili, gli oneri sostenuti a titolo di spese sanitarie, oltre alle rate delle spese di ristrutturazione / ecobonus /superbonus ecc. sostenute entro il 2024.


